Circ. n 101- Individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Scritto da Dirigente

Il 25 Feb 2021


A tutti i docenti

Si invitano le RSU, ad individuare eventualmente sia al loro interno e/o tra tutto il personale sentiti i lavoratori, un soggetto che assuma la figura di RLS e di comunicarlo alla dirigente.
Fra gli impegni, l’RSL collabora con il tavolo della sicurezza (1/2 riunioni all’anno) e con il tavolo Prevenzione Covid (secondo le necessità del momento).

  1. Si informa che la (RLS) è il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, pertanto gli vengono attribuiti i seguenti compiti:
    a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    b) é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
    c) é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
    d) é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
    e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
    h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
    i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali é, di norma, sentito;
    l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
    m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle
non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

  1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire
    pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  2. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
  4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26,comma 3.
  5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui
    vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
  6. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il Dirigente Scolastico
Maura Avagliano
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Scarica il file: Nomina RSL lavoratori

Ti potrebbero interessare anche…

Segnalazioni al webmaster

Voglio saperne di più...

Privacy

3 + 12 =